Durante l’Assemblea di Conferenza Cantonale Genitori dello scorso 24 marzo molti dei partecipanti hanno chiesto informazioni su quanto in oggetto.
Qui sotto trovate in sintesi le indicazioni più importanti, il link alle pagine che spiegano più in dettaglio ed il formulario di riferimento:
Hanno diritto all’indennità i genitori che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita, con le seguenti condizioni:
- deve essere genitore di uno o più figli di età inferiore a 12 anni e subire una perdita di guadagno in quanto deve occuparsi della custodia dei figli, che non può più essere assunta come di solito.
- Deve inoltre essere obbligatoriamente assicurato/a all’AVS (il che implica il domicilio o l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera)
- esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente.
- Il bisogno di custodia deve essere causato dai provvedimenti per combattere il coronavirus, come ad esempio la chiusura delle scuole, delle scuole dell’infanzia o degli asili nido, oppure dal fatto che la custodia da parte di terzi è diventata impossibile, poiché la persona che la assumeva è stata messa in quarantena da un medico o da un’autorità. Se è Suo figlio a essere stato messo in quarantena, ha diritto all’indennità, se è costretto/a ad interrompere l’attività lucrativa per occuparsi della sua custodia. Se però la custodia resta possibile, ad esempio perché assunta dal Suo coniuge o partner oppure da un’altra persona, il versamento dell’indennità non è necessario.
- per ulteriori info si deve contattare in prima battuta la Cassa di Compensazione di competenza
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.ahv-iv.ch/it/Indennit%C3%A0-di-perdita-di-guadagno-Corona
allego link al modulo: